A chi è rivolto
Descrizione
Lassegno di maternità è una misura di integrazione del reddito per aiutare le madri che non hanno la copertura previdenziale per affrontare levento di una nascita. Viene concesso alla madre cittadina italiana o comunitaria residente e a partire dal 1° luglio 2000 alle donne cittadine extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno (art.9, D.Lgs n. 286/1998).
Come fare
La domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dalla data di ingresso del minore in famiglia. Il nucleo familiare del richiedente non deve disporre di risorse economiche superiore ad una soglia ISEE stabilita annualmente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Cosa serve
Fotocopia di un documento di identità valido (carta d’identità, patente di guida, passaporto);
Attestazione isee comprensiva di dichiarazione sostitutiva unica (D.P.C.M. 5/12/2013 n. 159);
Nel caso di cittadini extracomunitari è necessario produrre copia del permesso di soggiorno di lungo periodo/carta di soggiorno oppure copia della richiesta di permesso di soggiorno di lungo periodo/carta di soggiorno (in questo caso, tuttavia, l’erogazione del contributo avrà luogo dal momento che sarà prodotto il permesso di soggiorno per lungo periodo/ carta di soggiorno);
Per i cittadini dei paesi tunisia, algeria, marocco è sufficiente il permesso di soggiorno per motivi familiari (accordi euromediterranei);
In caso di separazione: copia della sentenza di separazione, anche se la madre non convive più con l’ex marito.
Cosa si ottiene
Istanza assegno maternita'
Tempi e scadenze
L'erogazione viene curata da INPS nei tempi previsti dalla normativa vigente.
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio
Riferimenti Normativi Locali
Art. 74 del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
Condizioni di servizio
Documenti e Allegati
Contatti
Argomenti:Pagina aggiornata il 26/08/2026