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COME FARE PER

IMU – Versamento della rata di acconto per l’anno 2020

Descrizione:

Scadenza 16 GIUGNO 2020


L’importo da versare sarà pari al 50% di quanto versato per l’anno 2019 ricavato dalla somma di IMU e TASI (salvo variazioni della base imponibile e/o della quota di possesso)

La TASI è stata abrogata quindi non è più da versare per l’anno 2020


Come Fare:
Si evidenzia che per l’anno 2020 la TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili) è stata abrogata e quindi non è più da versare (neanche dall’utilizzatore).

 


L’acconto IMU per l’anno 2020 è da versare entro il 16 GIUGNO 2020

Per il calcolo del dovuto cisi può affidare al "Calcolo IMU 2020" di cui al link sottostante.
CALCOLO IMU 2020
(Il calcolo utilizza per le aliquote la somma di IMU + TASI [se era dovuta] deliberate per l'anno 2019 ovvero, relativamente agli immobili che pagavano solo la TASI e ora sono soggetti a IMU, le aliquote IMU base)

Si ricorda che l'utilizzatore/occupante non deve più pagare nulla (la TASI è stata abrogata) e che l'imposta è dovuta al 100% dal proprietario.



Informazioni specifiche:
Premesso che il Comune di Envie non ha ancora approvato in via definitiva le aliquote IMU per l’anno d’imposta 2020.

La legge 160/2019, al comma 762 terzo capoverso dell’art. 1, recita quanto segue:
In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.

Per cui risulta necessario sommare quanto versato nel 2019 a titolo di IMU e TASI per ogni singola tipologia di immobile e versare la metà dell’importo ottenuto utilizzando solamente il corrispondente codice tributo IMU.


Eccezione riguarda i fabbricati strumentali all’attività agricola (classificati nella categoria catastale D10 o censiti in altra categoria catastale ma con l’annotazione della sussistenza del requisito di ruralità), i quali non erano soggetti ad IMU ma unicamente alla TASI: per questi fabbricati si verserà il 50% di quanto versato di TASI per l’anno 2019 utilizzando per il versamento IMU il codice tributo 3913, ovvero calcolando l’IMU dovuta per l’anno 2020 utilizzando l’aliquota base del 1‰.

Altra eccezione riguarda i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (cd. Immobili merce) che scontavano solo la TASI, per cui il versamento tramite il modello F24 dell’IMU relativa a questi fabbricati, di cui all’articolo 1, comma 751, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il codice tributo di nuova istituzione è il seguente: “3939” denominato “IMU - imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita - COMUNE”.
Si ricorda che gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, parte dell’IMU va versato allo Stato (calcolata con l’aliquota del 7,6‰ – codice tributo 3925) e solo la parte eccedente va versata al Comune (differenza tra 7,6‰ e 10,60‰; tale ultima percentuale corrisponde alla somma delle aliquote IMU + TASI 2019 - codice tributo 3930).
(ad esclusione degli immobili in categoria D10 o quelli classificati nella categoria catastale D ma aventi l’annotazione di ruralità, che vengono considerati strumentali all’attività agricola e che scontano l’aliquota base all’1‰ da versare interamente al Comune).

Qualora fosse variata la base imponibile (compravendite, variazioni della quota di possesso, della rendita catastale, o della destinazione d’uso relative agli immobili posseduti ecc.), si prega di prendere visione il punto 1. della circolare 1/DF del 18 marzo 2020, la quale suggerisce di tenere conto delle variazioni anche in fase del versamento di acconto.

A tal proposito si evidenzia la nuova procedura per determinare i mesi di possesso, qualora la variazione sia intervenuta a metà mese, rinvenibile al punto 1, lettera b) ultimo capoverso della citata circolare 1/DF: il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
 
ESENZIONI dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico
Per l'anno 2020, l'art. 177 del D.L. 34 19/05/2020, dispone:
  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
  2. a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché' immobili degli stabilimenti termali;
  3. b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & amp; breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

 

 

 

 

Pagina soggetta ad aggiornamento in base alle future disposizioni deliberate dal Comune


Dove Rivolgersi:
Ufficio Tributi (vedi dettaglio e orario di apertura)

Tempistica:
L’acconto IMU per l’anno 2020 è da versare entro il 16 GIUGNO 2020

Riferimenti Normativi:

Legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, commi dal 738 a 782


Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze n. 1/DF del 18 marzo 2020, avente per oggetto:

Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi da 738 a 782 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti.


Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 29/E del 29 maggio 2020, avente per oggetto:

Istruzioni per il versamento, tramite i modelli “F24” e “F24 Enti pubblici” (F24 EP), dell’imposta municipale propria (IMU), di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita di cui all’articolo 1, comma 751, della legge 27 dicembre 2019, n. 160


Imposta municipale propria (IMU) sul sito del MEF – Dipartimento delle Finanze


Collegamenti:
- CALCOLO IMU 2020