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COME FARE PER

RAVVEDIMENTO OPEROSO IMU

Descrizione:
Chi non ha versato in tutto od in parte l'IMU, può avvalersi del cosiddetto ravvedimento operoso, ai sensi art. 13 D. Lgs. 472/97, e successive modifiche ed integrazioni.


Come Fare:
Calcolo ravvedimento operoso

Per comprendere pienamente come si calcola il ravvedimento operoso occorre considerare quindi più fattori: l’importo dell’imposta non versata, la misura delle sanzioni e il tasso di interesse.

Mentre il tasso di interesse del ravvedimento operoso è fisso e corrisponde al tasso legale vigente nel periodo d’imposta cui il tributo si riferisce, la misura della sanzione varia a seconda del ritardo con cui il contribuente si ravvede.


Informazioni specifiche:

NOTA BENE:

gli interessi e la sanzione devono essere versati UNITAMENTE all’imposta non pagata utilizzando il relativo codice tributo, cioè non vanno utilizzati codici tributo separati per interessi e sanzione ma sommando interessi e sanzione all’imposta non pagata.

IMPORTANTE:

ricordarsi di contrassegnare la casella “ravv.” sul modello F24 utilizzato per il pagamento!!!


Dove Rivolgersi:
Ufficio Tributi (vedi dettaglio e orario di apertura)

Quando:

Ravvedimento operoso: tabella riassuntiva con sanzioni e interessi

La tabella analitica con termini e misura della sanzione applicabile alla luce della riforma che ha variato la misura delle sanzioni a partire dal 1° gennaio 2016 è contenuta nell'allegato.


Riferimenti Normativi:
Riferimenti legislativi:
- Art. 13 Decreto Legislativo 18.12.1997 n. 472 e ss.mm.ii.;
- Art. 10 Decreto Legge 35 dell’ 8.04.2013 e ss.mm.ii.;
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 23/e del 09.06.2015;
- Art. 1 c.133 Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016).

Documenti allegati:
File pdfIMU_Ravvedimento operoso (86,51 KB)