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COME FARE PER

Inizio attivita'

Come Fare:
Per "esercizio di vicinato" si intende l'esercizio commerciale la cui superficie di vendita può raggiungere al massimo 250 mq. per il commercio di generi alimentari, non alimentari o tabella speciale annessa a Farmacie, Rivendite generi di Monopolio, Distributori di carburanti.
Per superficie di vendita si intende, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 114/98 e s.m.i., l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine e quelle dei locali frequentabili dai clienti, adibiti all’esposizione delle merci e collegati direttamente all’esercizio di vendita.
Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici ed altri servizi nei quali non è previsto l’ingresso ai clienti, nonché gli spazi di “avancassa” e i vani scala purché non adibiti all’esposizione delle merci.

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per l'apertura di un nuovo esercizio di vicinato deve essere effettuata utilizzando l'apposita modulistica che viene compilata in regime di autocertificazione.
Le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e delle pene previste dall’art. 19 comma 6 della L. 241/90 e s.m.i. (reclusione da 1 a 3 anni) ove il fatto non costituisca più grave reato.

Dove Rivolgersi:
Polizia Locale (vedi dettaglio e orario di apertura)

Documenti allegati:
File wordSEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INZIO ATTIVITA' (90 KB)