Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria
Secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 all’obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati è connesso il diritto, per chiunque, di richiedere tali documenti o informazioni o dati. Il richiedente deve identificare con chiarezza i dati, le informazioni o i documenti di cui è stata omessa la pubblicazione ma non è tenuto a motivare la richiesta (che non è soggetta a costi). Entro trenta giorni dalla presentazione l’amministrazione pubblica nel sito i documenti, le informazioni o i dati richiesti e comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione degli stessi, indicandogli il collegamento ipertestuale”.
La richiesta di accesso civico deve essere presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, compilando l’apposito modulo.