Come Fare:
L’assegno di maternità è una misura di integrazione del reddito per aiutare le madri che non hanno la copertura previdenziale per affrontare l’evento di una nascita. Viene concesso alla madre cittadina italiana o comunitaria residente e a partire dal 1° luglio 2000 alle donne cittadine extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno (art.9, D.Lgs n. 286/1998). La domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dalla data di ingresso del minore in famiglia. Il nucleo familiare del richiedente non deve disporre di risorse economiche superiore ad una soglia ISEE stabilita annualmente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Dove Rivolgersi:
Ufficio Tributi (vedi dettaglio e orario di apertura)
Riferimenti Normativi Locali:
Art. 74 del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
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ISTANZA ASSEGNO MATERNITA' (70 KB)