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» Come fare per
» Richidere la residenza o il cambio di abitazione all'interno del Comune
Come Fare Per
Richidere la residenza o il cambio di abitazione all'interno del Comune
Descrizione:
TRASFERIMENTO DI RESIDENZA Il trasferimento di residenza può avvenire 1) con provenienza da un altro Comune 2) con provenienza dall’estero CAMBIO DI ABITAZIONE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE La variazione di indirizzo, o la variazione della composizione del nucleo familiare deve essere segnalata all’ufficio anagrafe a cura di uno qualsiasi dei componenti maggiorenni della famiglia (se si tratta di ingresso di una o più persone in un nucleo familiare già iscritto anagraficamente è necessaria la presenza dell'intestatario scheda della famiglia ospitante)
Come Fare:
Modalità di presentazione delle istanze. I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche nei seguenti modi: 1. direttamente allo sportello dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Envie negli orari di apertura al pubblico 2 per raccomandata, indirizzata a: Ufficio Anagrafe del Comune di Envie - Piazza Municipio n. 2 - 12030 ENVIE (CN) 3. per fax al numero 00175/278137 4. per posta elettronica semplice al seguente indirizzo:
servizidemografici@comune.envie.cn.it
5. per posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
servizidemografici@pec.comune.envie.cn.it
L'invio di cui ai punti 4 o 5 è consentito ad una delle seguenti condizioni: 1. che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale; 2. che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione; 3. che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante; 4. che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice. CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione resa, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace; inoltre l'Ufficiale d'Anagrafe segnalerà alle autorità di Pubblica Sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.
Informazioni specifiche:
Cambio di residenza in tempo reale L'art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di * ISCRIZIONE ANAGRAFICA CON PROVENIENZA DA ALTRO COMUNE * ISCRIZIONE ANAGRAFICA DALL'ESTERO * CAMBIO DI ABITAZIONE ALL'INTERNO DEL COMUNE * EMIGRAZIONE ALL'ESTERO nonché il procedimento di registrazione e di controllo successivo delle dichiarazioni rese. QUESTE DISPOSIZIONI SONO ENTRATE IN VIGORE A PARTIRE DAL 9 MAGGIO 2012. I cittadini devono rendere le dichiarazioni anagrafiche attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno (e disponibili in calce a questa pagina), compilati in tutte le parti indicate come obbligatorie, contrassegnate da un asterisco (*). N.B. I cittadini stranieri devono presentare, altresì, la documentazione indicata come obbligatoria e contraddistinta da un asterisco (*) nell'allegato A) per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea e nell'allegato B) per i cittadini appartenenti all'Unione Europea. Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo. Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.
Dove Rivolgersi:
Servizi Demografici (vedi dettaglio e orario di apertura)
Quando:
A seguito della dichiarazione resa l'Ufficiale d'Anagrafe procederà immediatamente, e comunque entro i due giorni lavorativi successivi, a registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazioni stesse.
Tempistica:
L'Ufficiale d'Anagrafe, entro 45 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, dispone accertamenti per verificare la dimora abituale e la regolarità della documentazione presentata e deve comunicare al cittadino interessato, entro lo stesso termine, l'eventuale esito negativo. Se, decorso tale termine, il cittadino non riceve alcuna comunicazione da parte del Comune, la pratica si considera definitivamente accettata, con applicazione della regola del silenzio - assenso.
Riferimenti Normativi:
Legge 24/12/1954, n. 1228; d.P.R. 30.5.989, n. 223; Legge 27/10/1988, n. 470; d.P.R. 06.09.1989 n. 323 , d.l. 09 febbraio 2012 n.5 convertito in legge 04/04/2012 n.35
Documenti allegati:
Dichiarazione di residenza (139,5 KB)
Allegato A : documentazione necessaria per l’iscrizione anagrafica di cittadini di Stati non apparte (77,47 KB)
Allegato B: documentazione necessaria per l’iscrizione anagrafica di cittadini di Stati appartenenti (157,13 KB)
Allegato 2: dichiarazione di trasferimento all'estero (76 KB)
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Come Fare Per
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TARI - Tassa sui rifiuti
Raccolta domiciliare dei rifiuti
Canone unico patrimoniale (legge 160/2019)
IUC - Imposta unica municipale (comprende IMU, TASI e TARI)
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