Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

L’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), istituita con il Decreto Legislativo n. 504/92 ed a decorrere dall’anno d’imposta 1993, è dovuta per gli immobili posseduti ubicati sul territorio del Comune, a qualsiasi uso essi siano destinati (terreni agricoli, fabbricati, aree fabbricabili posseduti a titolo di proprietà o di altri diritti reali di godimento).

L’aliquota ORDINARIA per l’anno 2010 è stata stabilita nella percentuale del 6,9 per mille.
Per alcune tipologie di immobili è stata stabilita un’aliquota differenziata:

La detrazione per l’abitazione principale rimane pari ad € 103,29.
(N.B. a seguito dell’esenzione dall’ICI dell’abitazione principale, in vigore dall’anno d’imposta 2008, l’aliquota agevolata e la detrazione si applicano solo agli immobili che non rientrano nell’esenzione predetta: Cat. Catastali A/1, A/8 e A/9 – si veda più avanti).

COME SI CALCOLA
Per ottenere il valore su cui applicare la suddetta aliquota il riferimento è la rendita catastale risultante al 1 gennaio dell’anno di imposizione (rivalutata del 5% per i fabbricati e del 25% per i terreni agricoli) moltiplicata per i coefficienti stabiliti per le varie tipologie di immobili:

Per le Aree Fabbricabili il Comune ha individuato dei valori al metro quadrato cui fare riferimento durante le fasi di liquidazione e di accertamento; la tabella con tali valori, aggiornata per il biennio 2009/2010, è disponibile nella sezione Download.

Numerosi sono i casi di riduzione o di esenzione ma poiché questa non è la sede più adatta si rimanda alle istruzioni per la compilazione della dichiarazione I.C.I. rinvenibili nella sezione Download.

Si ricorda in ogni caso che i terreni agricoli di questo Comune ubicati in zona classificata montana (al catasto Fogli nr. 1 - 2 - 3 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 e 18) sono esenti da I.C.I. per effetto del disposto di cui all’art. 7 - lettera h) del D.Lgs. 504/93, fatto salvo il caso in cui siano fabbricabili.

Merita inoltre di essere menzionata, poiché sono molti i casi rinvenibili nel Comune di Envie, la particolarità degli immobili posseduti o condotti da coltivatori diretti e censiti nel nuovo catasto fabbricati (non solo le abitazioni, categorie catastali da A02 ad A07, ma anche stalle, categoria catastale D10, tettoie, categoria catastale C07 e magazzini, categoria catastale C02) a seguito del D.P.R. 3/12/1999 N. 536.

Si ricorda inoltre che i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali e quelli che non risultano, in tutto od in parte, dichiarati al catasto, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 31 ottobre 2008, come meglio definito nel provvedimento in data 9 febbraio 2007 del Direttore dell’Agenzia del Territorio (ex Catasto) emanato in conseguenza di quanto dettato dall’art. 2, comma 6 del D.L. 262/2006 cosí come convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286 e ss.mm.ii.
Atteso che si tratta di una situazione piuttosto complessa si consiglia di contattare l’Ufficio Tributi.

NOVITÀ dal 2008: ESENZIONE DELL’IMPOSTA PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE
Approvato il Decreto Legge n. 93 che esenta l’imposta riguardante l’abitazione principale (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 28 maggio 2008 e in vigore dal 29 maggio 2008).

La nuova norma prevede l’esenzione totale per l’abitazione principale, intesa come dimora abituale del contribuente, ovvero per quelle assimilabili ai sensi della vigente normativa o ancora quelle espressamente indicate nel regolamento comunale se approvato prima dell’entrata in vigore del decreto (il comune di Envie non ha previsto assimilazioni).
Quindi niente I.C.I. per tutte le abitazioni principali eccezion fatta per quelle accatastate nelle categorie A1, A8 ed A9 (nel Comune di Envie attualmente non ce ne sono).
Si ricorda inoltre che rientrano nell’esenzione anche le eventuali pertinenze così come definite dall’art. 817 del codice civile; si evidenzia che il Comune di Envie non ha previsto tramite regolamento, o altro atto, limiti numerici e/o di categoria catastale per le pertinenze.

VERSAMENTI

ATTENZIONE: NUOVO NUMERO DI CONTO CORRENTE POSTALE

Il versamento per l’anno 2010 va effettuato al concessionario per la riscossione G.E.C. S.p.A. di Cuneo, c/c postale n. 88722285 intestato a "GEC SPA ENVIE - CN - ICI", utilizzando l’apposito bollettino predisposto per i versamenti ICI reperibile presso gli Uffici Postali ovvero presso l’Ufficio Tributi del Comune. In alternativa si può utilizzare il modello F24.

Si ricorda che l’importo da versare va arrotondato all’Euro, per difetto se uguale o inferiore 49 centesimo ovvero per eccesso se superiore (esempio: € 10,49 diventano € 10,00 mentre € 10,50 diventano € 11,00).
Le scadenze per effettuare il versamento in acconto, ovvero il totale dell’imposta, è il 16 giugno 2010 (50% dell’ICI dovuta, ovvero il totale dell’imposta dovuta per l’anno 2010).

Per il pagamento del saldo la normativa in vigore prevede i seguenti termini per il pagamento: dal 1 al 16 dicembre 2010 (sottrarre quanto pagato come acconto dal totale da pagare per tutto l’anno calcolato con aliquota e detrazioni riferiti al 2010).

DICHIARAZIONE
NOVITÀ per le denunce ICI relative alle variazioni intervenute nell’anno 2009 (da presentare nell’anno 2010)

Si riporta parte del punto 1. delle "Istruzioni per la compilazione" del modello di dichiarazione per l’anno 2008 e seguenti:
"A partire dall’anno 2008, la dichiarazione ai fini ICI deve essere presentata nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo dovuto, attengono a riduzioni d’imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale..."

In pratica la dichiarazione ICI non va presentata se la variazione deriva da atti di compravendita, cessione o costituzione a titolo oneroso dei diritti reali di proprietà e di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, se il Notaio ha utilizzato il MUI (Modello Unico Informatico) che è divenuto obbligatorio per tutti gli atti formati o autenticati a partire dal 1 GIUGNO 2007.
Nel successivo punto 2. delle istruzioni di cui sopra, vengono dettagliati i casi in cui si deve presentare ugualmente la dichiarazione ICI.

Il modello di dichiarazione, che a partire dall’anno 2008 rimane sempre uguale anche per gli anni successivi (ricordarsi di inserire l’anno dove previsto), con le relative "Istruzioni per la compilazione" è disponibile nella sezione Download.

La dichiarazione relativa a variazioni ICI deve essere presentata al Comune entro la data di scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi ("Unico") per l’anno di competenza.
Per le dichiarazioni relative all’anno 2009 il termine per la presentazione dell’Unico (telematico) è il 30 settembre 2010 (per quello in forma cartacea il termine rimane fissato al 30 giugno).
Per casi particolari vedi punto 9. delle più volte citate istruzioni per la compilazione (es. società di capitali ed enti il cui esercizio non coincide con l’anno solare).

N.B.: alcune delle recenti disposizioni normative che hanno apportato importanti novità sia a riguardo dei versamenti ai fini dell’ICI, sia per quanto riguarda la dichiarazione sono in fase di definizione, per cui si consiglia di consultare i siti internet di seguito suggeriti o di informarsi presso l’Ufficio Tributi.

RAVVEDIMENTO
Per chi si dimentica di effettuare un versamento o di presentare la dichiarazione entro i termini previsti, può rimediare con il ravvedimento operoso che consiste nel pagamento, oltre all’imposta dovuta, di una sanzione e degli interessi che saranno comunque inferiori a quelli irrorati in caso di accertamento da parte del Comune.

Nella sezione
Download è disponibile un fax-simile di modello che il contribuente può utilizzare per comunicare all’Ufficio Tributi di essersi avvalso del ravvedimento operoso.

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