Autocertificazioni
Con il decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 445, sono state definite le norme in materia di dichiarazioni sostitutive.
In particolare l’art. 46 stabilisce quali stati, fatti e qualità personali possono essere comprovati,
in sostituzione delle normali certificazioni, mediante le "Dichiarazioni sostitutive di certificazioni";
l’art. 47 si riferisce invece alla "Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà" nel quale
l’interessato dichiara stati, qualità personali e fatti che siano a diretta conoscenza del medesimo e
che non siano espressamente previsti dal citato art. 46.
Con la dichiarazione sostitutiva di certificazioni possono essere dichiarati, in luogo dei normali certificati rilasciati
dalle amministrazioni competenti:
la data e il luogo di nascita; la residenza; la cittadinanza; il godimento dei diritti civili e politici;
lo stato di celibe (nubile), coniugato, vedovo o lo stato libero; lo stato di famiglia; l’esistenza in vita;...
il titolo di studio, gli esami sostenuti; la qualifica professionale posseduta, ...; possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA ...; ecc.;
Con le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà possono essere dichiarati gli stati, i fatti e le qualità personali che siano a diretta conoscenza dell’interessato e può riguardare anche altri soggetti diversi dal dichiarante purché egli ne abbia diretta conoscenza; oltre alle eccezioni espressamente previste per legge (certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti - tutti quelli previsti da leggi specifiche), non possono essere dichiarati altresì tutti i casi già previsti per la dichiarazione sostitutiva di certificazioni.
Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono; nella dichiarazione deve essere fatta menzione della conoscenza da parte del dichiarante delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 applicate in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci indicate nella dichiarazione sostitutiva medesima.
Le dichiarazioni sostitutive possono essere utilizzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi nonché dei privati che vi consentono; la dichiarazione sostitutiva può essere anche contestuale all’istanza presentata ad un’amministrazione pubblica; è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di richiedere certificati che possono essere sostituiti con la dichiarazione sostitutiva, fatto salvo il caso in cui il cittadino presenti il documento di sua spontanea volontà.
La firma del dichiarante, apposta in calce alla dichiarazione sostitutiva o all’istanza che la contiene,
se presentata agli organi della pubblica amministrazione o ad un gestore di pubblici servizi, è apposta dal dichiarante
in presenza del dipendente pubblico addetto a ricevere la documentazione ovvero, se trasmessa per posta o per fax,
per la firma non è necessario la presenza di un funzionario ma è sufficiente allegare fotocopia non autenticata
di un documento di identità in corso di validità.
Si fa notare che la firma in calce alla dichiarazione sostitutiva di certificazioni non deve essere autenticata e non
è neppure necessario allegare la copia di un documento, sempre che sia prodotta agli organi
della pubblica amministrazione o ai gestori di servizi pubblici.
Viceversa se la dichiarazione sostitutiva (di certificazione o dell’atto di notorietà) ovvero l’istanza,
è presentata a soggetti diversi da quelli sopra citati o a questi soggetti al fine della riscossione
da parte di terzi di benefici economici, la sottoscrizione va autenticata.
L’autentica può essere fatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere
la documentazione o dal altro dipendente incaricato dal Sindaco.
Modello di dichiarazione sostitutiva: vedi sezione Download.







